Sez. 3, Sentenza n. 50151 del 13/07/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 274090 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi - Società estere - Differenza tra “stabile organizzazione” (cd. estero-vestizione della residenza fiscale) e “società – schermo” – Rilevanza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi di cui all'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si configura la "stabile organizzazione", da cui deriva l'obbligo fiscale di un soggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua in Italia la sua attività mediante un'organizzazione di persone e di mezzi (cd. estero-vestizione della residenza fiscale); si ha, invece, una "società-schermo", nell'ipotesi in cui l'ente, anche se allocato formalmente all'estero, è privo di concreta autonomia e costituisce solo una copertura attraverso la quale agisce la persona fisica, che è la titolare effettiva dell'attività economica e che, di conseguenza, è tenuta agli adempimenti fiscali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)