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Sez. 5, Sentenza n. 10330 del 07/05/2007 (Rv. 598822 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Ravvedimento operoso ex art. 14 legge n. 408 del 1990 - Dichiarazione integrativa e/o correttiva - Natura - Struttura - Funzione - Preclusione dell'accertamento dell'Ufficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598822-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, il ravvedimento operoso previsto dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (che ha aggiunto un ultimo comma all'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600), la presentazione, cioè, di una dichiarazione tributaria integrativa, correttiva di errori ed omissioni presenti in una dichiarazione precedente, costituisce esercizio di un potere riconosciuto al contribuente tanto per agevolarlo nell'adempimento dell'obbligo di formulare la dichiarazione, quanto per consentire all'Amministrazione di beneficiare della collaborazione del contribuente. L'esercizio di un siffatto potere non spiega tuttavia alcun effetto preclusivo del potere di accertamento, da parte dell'Amministrazione, del rapporto giuridico tributario oggetto della dichiarazione, in ragione della struttura e funzione di tale forma di integrazione della dichiarazione, e della mancanza di un'espressa previsione normativa del detto effetto, la cui ammissione si risolverebbe nell'equiparazione della dichiarazione in parola ad una domanda di condono, la quale soltanto ha la natura di atto, frutto dell'esercizio di un potere potestativo, di iniziativa di un procedimento di accertamento tributario straordinario alternativo e di esso sostitutivo.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)