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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18431 del 12/07/2018 (Rv. 649768 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Credito d’imposta previsto dalla Convenzione italo-francese per evitare le doppie imposizioni – Estensione a società madre di diritto olandese - Esclusione – Violazione del diritto eurounitario - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649768-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposta sui dividendi corrisposti dalla società "figlia" con sede in Italia, alla società "madre" con sede in Olanda, non può essere riconosciuto a quest'ultima il credito d'imposta previsto dalla Convenzione italo-francese (ratificata con l. n. 20 del 1992) al fine di evitare le doppie imposizioni, trovando applicazione la disciplina più specifica dettata dalla Convenzione Italia-Paesi Bassi (ratificata con l. n. 305 del 1993), la quale, al medesimo scopo, riconosce alla società madre la deduzione in Olanda di quanto pagato in Italia dalla società figlia, senza che tale meccanismo violi il diritto eurounitario per disparità di trattamento in base alla nazionalità, atteso che diversi sono i rimedi contemplati per evitare una doppia imposizione nelle due situazioni poste a confronto e non potendosi, in ogni caso, riconoscere un duplice beneficio mediante il riconoscimento sia del credito di imposta che della deduzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1993 num. 305, Legge 07/01/1992 num. 20, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)