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Sez. 5, Sentenza n. 5943 del 12/03/2009 (Rv. 607079 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Imposta sui dividendi corrisposti da società "figlia" a società "madre" estera - Credito d'imposta e rimborso della ritenuta - Cumulo dei benefici previsti dalla Convenzione italo britannica resa esecutiva con legge n. 329 del 1990 e dal d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607079-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposta sui dividendi corrisposti dalla società "figlia", con sede in Italia, alla società "madre", con sede in Gran Bretagna, detentrice della quasi totalità del capitale sociale della prima, qualora quest'ultima, avendo subito la ritenuta del 5% prevista dall'art. 10 n. 2 della Convenzione Italo - Britannica del 21 ottobre 1988, resa esecutiva con legge n. 329 del 1990, si sia avvalsa del credito d'imposta previsto dal n. 4 dell'art. 10 cit., non può cumulare tale beneficio con il rimborso della ritenuta sui dividendi previsto dall'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, avendo ritenuto legittima la ritenuta alla fonte del 5% sui dividendi lordi percepiti, aveva poi accolto la domanda di rimborso della ritenuta, sull'erroneo presupposto che, pur confliggendo con la citata Convenzione, trovasse applicazione, in quanto disposizione più favorevole ai sensi dell'art. 128 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'art. 27 n. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, per le società estere aventi partecipazioni in Italia in misura pari o superiore al 25%, prevede il rimborso dei 2/3 della ritenuta sull'imposta pagata all'estero in via definitiva).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 128, Legge 05/11/1990 num. 329 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)