Sez. 3, Sentenza n. 3137 del 12/05/1981 (Rv. 413702 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA - ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA - ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - LIMITI.*
La disposizione contenuta nell'art 1492 comma terzo cod civ, la quale preclude al compratore l'Azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata, e espressione di un principio generale secondo cui non puo consentirsi la risoluzione di un contratto in tutti i casi nei quali la restituzione delle cose sia diventata impossibile senza colpa del venditore. Tale disciplina, applicabile agli eventi verificatisi prima della proposizione della domanda di risoluzione del contratto, non trova piu il suo fondamento razionale allorche quegli stessi eventi si verifichino dopo l'instaurazione del giudizio, determinando il perimento delle cose; dal momento che, in quest'ultima ipotesi, salvo il caso di colpa del compratore, non puo dirsi che l'impossibilita di restituzione sia dipesa da caso fortuito, valendo l'opposto principio che la durata del processo non puo arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, mentre sono a carico del venditore le conseguenze per non avere accettato prontamente la risoluzione del contratto e l'offerta di restituzione delle cose. (V 5631/78, mass n 395130; (V 464/63; (V 1078/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)