Sez. 2, Sentenza n. 521 del 23/01/1988 (Rv. 457031 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 1492 cod. civ., che esclude la risoluzione del contratto, fra l'altro, nel caso di trasformazione della cosa da parte dell'acquirente, pur essendo espressamente dettata solo in tema di vizi redibitori (art. 1490 cod. civ.), è applicabile, per la sua portata generale, anche alla vendita di cosa non avente le qualità promesse o essenziali all'uso cui è destinata (art. 1497 cod. civ.) nonché alla vendita di aliud pro alio, che è ravvisabile nella vendita di immobile destinato ad abitazione che non possa essere dichiarato abitabile o comunque privo della dichiarazione di abitabilità, caratterizzando l'immobile in relazione alla sua intrinseca capacità di soddisfare le esigenze abitative dello acquirente. (Conf 6542/85, mass n 443612; (Conf 3137/81, mass n 413702; (Conf 5361/78, mass n 395130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)