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Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002 (Rv. 553839 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comune intenzione delle parti - Individuazione - Regole ermeneutiche - Ordinazione gerarchica - Funzione sussidiaria delle norme c.d. interpretative integrative di cui agli artt. 1366 - 1371 cod. civ. - Sufficienza del senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti - Ricorso ai criteri sussidiari - Comportamento delle parti successivo alla stipulazione - Rilevanza - Esclusione - Comportamento processuale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553839-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono esposte negli artt. 1362 - 1371 cod. civ. secondo un principio gerarchico: conseguenza immediata è che le norme cosiddette strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 - 1365, precedono in detta operazione quelle cosiddette interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 - 1371 cod. civ. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Avuto riguardo a questo principio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ., ne consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione; né, in tale ipotesi, il giudice del merito può comunque desumere elementi contrari dal contegno processuale delle parti ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., il quale - tra l'altro - configura un potere discrezionale del giudice, solo il cui esercizio (e non già il mancato esercizio, come accade invece nel caso delle prove tipiche), va dal giudice motivatamente giustificato, versandosi in tema di c.d. prove atipiche o innominate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)