Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 01/03/2002 (Rv. 552718 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Certezza nei confronti dei terzi - Scrittura privata fatta valere non per il suo contenuto negoziale ma quale fatto storico - Mezzi probatori ammissibili - Individuazione - Principio della inopponibilità della data della scrittura priva di data certa - Inapplicabilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
La disposizione dell'art. 2704 cod. civ., concernente l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la scrittura sia invocata come semplice fatto storico, del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)