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Sez. 3, Sentenza n. 4226 del 23/03/2001 (Rv. 545105 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Certezza nei confronti dei terzi - Scrittura privata fatta valere non per il suo contenuto negoziale ma quale fatto storico - Mezzi probatori ammissibili - Individuazione - Principio della inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione e non registrata - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545105-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

La forma scritta richiesta per la costituzione in mora del debitore non vieta che il creditore provi con ogni mezzo (e perciò anche per testi e presunzioni) che l'atto scritto è stato effettivamente ricevuto dal debitore ed egualmente con ogni mezzo è consentita la prova del fatto storico della data contestata in cui la predetta ricezione è avvenuta, così come con ogni mezzo può essere provata persino la data di una dichiarazione negoziale se quest'ultima sia fatta valere non per il suo contenuto e i suoi effetti tipici, ma quale semplice fatto storico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)