Sez. 1, Sentenza n. 4463 del 05/05/1999 (Rv. 526012 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tardiva formulazione di motivi di illegittimità dell'ordinanza opposta non comportanti inesistenza - Mancanza accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il pretore adito in sede di opposizione a ordinanza - ingiunzione non può tenere in alcun conto motivi di illegittimità dell'ordinanza opposta che non comportino inesistenza della stessa e che siano formulati in corso di causa al di fuori dell'atto di opposizione e delle sue consentite modificazioni, quando non vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione, bensì immediata denuncia della novità della questione tardivamente proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)