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Sez. 1, Sentenza n. 45163 del 27/10/2004 Cc. (dep. 22/11/2004) Rv. 230011 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti | Richiesta di archiviazione - Provvedimento giudiziale di restituzione degli atti al P.M. perchè svolga ulteriori indagini - Adozione "de plano" - Abnormità - Sussistenza - Celebrazione antecedente di udienza camerale - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230011-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - ignoti

Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione, anche quando questa sia formulata sul presupposto che siano rimasti ignoti gli autori del reato, deve necessariamente procedere, in applicazione dell'art. 409 comma secondo cod. proc. pen., alla celebrazione di una udienza camerale nel contraddittorio tra le parti. È dunque abnorme, in quanto determina una stasi non superabile del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, investito di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 415 comma primo cod. proc. pen., restituisca "de plano" gli atti al P.M. disponendo il compimento di ulteriori indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)