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Sez. 2, Sentenza n. 24793 del 05/06/2015 Cc. (dep. 11/06/2015) Rv. 264363 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimenti del gip - Restituzione degli atti "de plano" per la formulazione dell'imputazione - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264363-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone "de plano" la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, in quanto la categoria dell'abnormità presuppone il difetto di attribuzione del potere di emettere l'atto da parte del giudice, mentre invece, nell'ipotesi predetta, al Gip compete la funzione di esercitare il controllo sulla domanda di non esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)