Sez. 3 - , Sentenza n. 28000 del 16/03/2021 Cc. (dep. 20/07/2021) Rv. 281592 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimenti del giudice per le indagini preliminari – Restituzione degli atti “de plano” per la formulazione dell'imputazione – Abnormità – Esclusione – Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone "de plano" la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, in quanto tale regressione non determina una stasi del procedimento, posto che il pubblico ministero, ritenendo invalidamente adottata l'ordinanza di imputazione coatta per violazione del contraddittorio, può reiterare la richiesta di archiviazione, chiedendo al giudice per le indagini preliminari di rideterminarsi, previa fissazione di udienza in camera di consiglio e rituale avviso alle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)