Sez. 3, Sentenza n. 4761 del 14/05/1999 (Rv. 526302 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Norme del decreto legislativo C.P.S. n. 233 del 1946 - Contrasto con norme costituzionali - Manifesta infondatezza dell'eccezione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 istituenti la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Infatti, il valore dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo di giurisdizione speciale in questione (istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto di istituzione di giudici speciali di cui all'art. 102 Cost.) non è automaticamente vulnerato dalla nomina dei giudici da parte del potere esecutivo, poiché le regole di funzionamento dell'organo evidenziano che, una volta avvenuta la nomina, non è rinvenibile un vincolo con l'autorità nominante, essendo la permanenza nell'ufficio congrua (quattro anni) ed essendo esercitato il potere disciplinare nei confronti del componenti professionisti dalla stessa Commissione centrale (v. Corte cost. n. 1 del 1967; n. 11 del 1968; n. 177 del 1973; n. 150 del 1993).
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)