Sez. 3, Sentenza n. 1782 del 07/05/1975 (Rv. 375438 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 A FAVORE DEGLI AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI - ESERCIZIO ATTRAVERSO L'ATTO DI CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 A FAVORE DEGLI AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI - ESERCIZIO ATTRAVERSO L'ATTO DI CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
La citazione introduttiva del giudizio e atto unilaterale recettizio, dal quale derivano, o possono derivare, effetti sostanziali riferibili alla parte, la quale, rilasciando la procura a margine o in calce all'atto, approva e fa proprio il contenuto di esso, soddisfacendo, nel contempo, anche il requisito della sottoscrizione. Pertanto, l'atto di citazione puo essere considerato valida manifestazione di volonta di volere esercitare il diritto di riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, che consente agli affittuari coltivatori diretti del fondo il diritto di prelazione in caso di vendita del fondo stesso. (Conf 1907/73, mass n 364969).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)