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Sez. 2, Sentenza n. 156 del 08/01/1981 (Rv. 410552 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ATTRAVERSO UN ATTO DI CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410552-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ATTRAVERSO UN ATTO DI CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La citazione introduttiva del giudizio è atto unilaterale recettizio dal quale derivano o possono derivare effetti sostanziali riferibili alla parte la quale rilasciando la procura a margine o in calce allo atto, approva e fa proprio il contenuto di esso, soddisfacendo, nel contempo, anche il requisito della sottoscrizione. Pertanto, l'atto di citazione - anche nella parte contenente la manifestazione di volonta di volere esercitare il diritto di riscatto previsto dallo art 732 cod civ, ancorche sottoscritto dal solo procuratore, è direttamente riferibile alla parte per effetto della procura speciale rilasciata a margine o in calce all'atto. (V 1782/75, mass n 375438; (V 1907/73, mass n 364969; (V 1245/78, mass n 390596; (V 2729/77, mass n 386382; (V 211/78, mass n 389501; (V 1438/79, mass n 397760).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)