Sez. 2, Sentenza n. 2014 del 18/06/1968 (Rv. 334056 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - IMPRENDITORE ESERCENTE VARIE ATTIVITA- CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI PROMISCUE - IMPRENDITORE ESERCENTE VARIE ATTIVITA- CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE.*
L'appartenenza ad una categoria professionale, ai fini della identificazione della disciplina applicabile, va determinata, non in base all'attivita del lavoratore, bensi a quella effettivamente esplicata dall'imprenditore. Deriva da cio che, ai sensi dell'art. 2070 C.C., allorche lo stesso datore di lavoro eserciti attivita molteplici tra loro differenziate, si da potersi considerare autonoma l'una rispetto all'altra, si verifica sostanzialmente il caso di una molteplicita di aziende distinte, sia pur facenti capo ad unico imprenditore, con la conseguenza che sara applicabile nei confronti dei singoli lavoratori la regolamentazione corrispondente ai diversi rami di attivita presso cui ciascuno di essi esegue la propria prestazione lavorativa. Se, invece, tali attivita sono connesse, in quanto dirette al conseguimento di una stessa finalita produttiva, o se l'imprenditore eserciti un'attivita principale unica, cui accedano attivita sussidiarie o complementari, si applichera la disciplina relativa all'intero ciclo produttivo o, comunque, all'attivita principale svolta dal datore di lavoro. (Conf. N. 1907-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)