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Sez. L, Sentenza n. 3877 del 02/07/1984 (Rv. 435819 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IMPRENDITORE SVOLGENTE DUE ATTIVITÀ DI DIVERSA NATURA - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI O DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - RIFERIMENTO AI CRITERI INDICATI NELL'ART. 2070 COD. CIV..*
Stato
decisa il 1984-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435819-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IMPRENDITORE SVOLGENTE DUE ATTIVITÀ DI DIVERSA NATURA - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI O DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - RIFERIMENTO AI CRITERI INDICATI NELL'ART. 2070 COD. CIV..*

Qualora l'imprenditore svolga due attività di diversa natura, solo la reciproca autonomia di queste può giustificare l'applicazione dei diversi e corrispondenti contratti collettivi di lavoro, mentre in assenza di tale elemento il contratto collettivo applicabile va individuato con riferimento alla natura dell'attività prevalente, giusto il disposto dell'art. 2070 cod. civ., il quale essendo inderogabile dalla privata autonomia non consente che le parti possano pattuire l'applicazione di un contratto diverso da quello individuabile alla stregua dei criteri dalla stessa norma emergenti, salvo che non si tratti, in tal modo, di assicurare al lavoratore un più favorevole trattamento. (V 3622/71, mass n 355343; (V 2014/68, mass n 334056; (V 1040/68, mass n 332473; (V 1575/67, mass n 328356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)