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Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 29/06/1985 (Rv. 441455 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONI DI FATTO EX ART. 115, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441455-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONI DI FATTO EX ART. 115, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESTREMI.*

Le "nozioni di fatto", alle quali allude il secondo comma dello art. 115 cod. proc. civ., sono costituite dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione e non possono quindi risolversi nella conoscenza del fatto particolare intorno al quale si contende, anche se qualche aspetto del fatto stesso, da solo però non decisivo, possa essere considerato al lume di criteri di ordine pratico o tecnico o scientifico rientranti nel patrimonio delle comuni conoscenze. (V 1484/83, mass n 426310; (V 1480/76, mass n 380218; (V 2808/69, mass n 342597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)