Sez. 3, Sentenza n. 9767 del 10/05/2005 (Rv. 581443 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Atti costitutivi di obbligazione tra residenti in Italia e non residenti - Divieto ex art. 2 D.L. n. 476 del 1956 - Preventiva autorizzazione - Necessità - Atti compiuti in violazione - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento - Successiva abrogazione della norma - Irrilevanza.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
L'art. 2 del D.L. 6 giugno 1956 n. 476 convertito nella legge 25 luglio 1956 n. 786, nella parte in cui fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi ed i non residenti (all'infuori dei casi di compravendita di merci per l'esportazione o l'importazione) senza la autorizzazione ministeriale, fissa, per ragioni di ordine pubblico attinenti alla esigenza di evitare esodo di capitali, una prescrizione assoluta ed inderogabile, che non attiene soltanto alla fase dell'adempimento del debito, ma investe direttamente la costituzione del rapporto obbligatorio, ponendo quell'autorizzazione come requisito della relativa fattispecie. Ne consegue che l'atto costitutivo di una di dette obbligazioni (nella specie, contratto di distribuzione di prodotti) è affetto, in mancanza di autorizzazione, da nullità' insanabile per contrasto con norma imperativa di legge, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., senza che tale conseguenza possa essere elisa dall'abrogazione a far tempo dal 1989 della disposizione citata, atteso che la nuova normativa non incide sulla normativa previgente, limitandosi a prender atto del mutato contesto economico, che non richiede più le restrizioni imposte dalla normativa valutaria a tutela della valuta e dell'economia nazionale, e, quindi, ha lasciato immutata l'efficacia della norma abrogata sugli atti negoziali compiuti sotto la sua vigenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)