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Sez. 1, Sentenza n. 365 del 17/01/1996 (Rv. 495477 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Atti costitutivi di obbligazione tra residenti in Italia e non residenti - Divieto ex art. 2 D.L. n. 476 del 1956 - Preventiva autorizzazione - Necessità - Atti compiuti in violazione - Nullità insanabile - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495477-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

L'art.2 del D.L. 6 giugno 1956 n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786, nella parte in cui fa divieto ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi e non residenti senza la preventiva autorizzazione ministeriale, è applicabile anche ai casi di prestazioni di garanzia da parte di residenti in favore di non residenti, in quanto anche i suddetti negozi sono ritenuti idonei dalla citata normativa a creare pericoli per la gestione valutaria, con la conseguenza che i negozi medesimi, compiuti nel periodo di validità della disposizione, sono affetti da nullità insanabile per contrasto con norme imperative ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod.civ., non rilevando in contrario la abrogazione della citata norma disposta dalla legge n. 148 del 1986 a far data dal 1 gennaio 1989.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)