Sez. 2, Sentenza n. 1730 del 30/05/1972 (Rv. 358653 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*
RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*
La responsabilita aquiliana e regolata, quanto al rapporto di causalita dagli stessi criteri che valgono nel campo penale, nel senso che il rigore del principio della equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e riferibile a piu azioni, di esso rispondono gli autori di ognuna delle azioni stesse (dovendosi riconoscere a ciascuna eguale efficacia causativa, senza possibilita di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta) trova il suo necessario temperamento nell'altro principio della causalita sufficiente o della causalita giuridica, desumibile dall'art 41, comma secondo, cod pen, in base al quale se un evento e riferibile a piu azioni colpose, ma tra esse una sola per la sua sufficienza risulta tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre cause preesistenti risponde dell'evento dannoso solo l'autore della Azione sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva Rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. (Conf 2337'70, mass n 348536; 1449'70, mass n 347276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)