Sez. 6, Sentenza n. 2482 del 18/06/1996 Cc. (dep. 29/08/1996) Rv. 205895 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Decorrenza dei termini dal primo provvedimento - Disciplina introdotta dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 - Portata - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La riforma apportata con legge 8 agosto 1995 n. 332 (art. 12) all'art. 297 comma terzo cod. proc. pen. va intesa nel senso che i termini di custodia cautelare - nel caso di plurime ordinanze cautelari nei confronti dello stesso soggetto - decorrono dal primo provvedimento non solo nel caso in cui al momento dell'emissione di questo fossero acquisiti agli atti gli elementi probatori posti a base di quelli massimi, ma anche quando tra gli addebiti sottesi a tali misure esista il vincolo della connessione di cui all'art. 81 cod. pen., ovvero quello teleologico (limitato alle ipotesi di reati commessi per eseguirne altri), ancorché non conosciuto né conoscibile al momento della prima ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)