diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 53625 del 27/10/2017 Cc. (dep. 27/11/2017) Rv. 272168 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Procedimento di prevenzione patrimoniale già definito - Successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 - Preclusione processuale - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272168-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha un effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della stessa persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di un più rigoroso obbligo motivazionale sulla sussistenza dei presupposti del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)