diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 13242 del 10/11/2020 Cc. (dep. 08/04/2021) Rv. 280986 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione e confisca cosiddetta "allargata" - Presupposti applicativi solo parzialmente comuni - Differenze - Preclusione processuale - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2020-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280986-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La confisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)