Sez. U, Sentenza n. 1826 del 16/06/1971 (Rv. 352352 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - IMPROPONIBILITA - ATTIVITA MATERIALI - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - IMPROPONIBILITA - ATTIVITA MATERIALI - CONDIZIONI.*
L'improponibilita di azioni possessorie e cautelari contro la pubblica amministrazione si risolve in un difetto di giurisdizione del giudice ordinario e deriva dal divieto, per quest'ultimo, di revocare, annullare o sospendere, anche in parte, Atti amministrativi e di imporre alla pa, che agisca nell'Esercizio di una pubblica potesta, un determinato comportamento positivo o negativo. Tale improponibilita sussiste non soltanto nel caso in cui siano stati emanati provvedimenti amministrativi veri e propri, anche in rapporto a mere attivita materiali, purche queste siano ricollegabili allo Esercizio di una pubblica potesta. (Conf 904'67, mass n 327101' 1903'66, mass n 323697' V 2125'64' 3090' 63).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)