Sez. U, Sentenza n. 3501 del 16/10/1976 (Rv. 382251 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - DIVIETO - LIMITI.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - DIVIETO - LIMITI.*
Il divieto di proporre azioni possessorie contro la pubblica amministrazione non opera quando quest'ultima non abbia agito in forza di atto amministrativo, o comunque nell'esplicazione dei suoi poteri discrezionali per il conseguimento di fini pubblicistici, ma iure privatorum. (nella specie, con Azione di spoglio proposta contro un comune, il possessore di una strada privata sosteneva che il convenuto, nella esecuzione di opere fognarie, aveva arbitrariamente spostato il confine fra la strada ed un fondo finitimo, restringendo la prima, non in relazione alle esigenze di quell'opera pubblica, ma al solo fine di far acquisire una striscia di terreno ai proprietari di detto fondo. Le Sezioni Unite della suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, hanno ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la proponibilita dell'Azione possessoria). (V 1826/71, mass n 352352; (V 3606/68, mass n 336856).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)