Sez. U, Sentenza n. 904 del 08/05/1967 (Rv. 327101 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - INAMMISSIBILITA - COMPORTAMENTO MATERIALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE, TAGLIO DI CONDUTTURA IDRICA PER ORDINE DEL SINDACO.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - INAMMISSIBILITA - COMPORTAMENTO MATERIALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE, TAGLIO DI CONDUTTURA IDRICA PER ORDINE DEL SINDACO.*
L'Azione possessoria contro la P.a. E inammissibile non soltanto quando vi sia un atto amministrativo formale, ma anche contro un mero comportamento materiale dell'amministrazione, perche anche detto comportamento puo soddisfare i fini di pubblico e generale interesse, la cui esistenza inibisce la revoca o la modifica del provvedimento da parte del giudice ordinario. Pertanto, il beneficiario dell'erogazione di acqua potabile, nell'ipotesi di taglio della conduttura adduttrice, operata dal fontaniere comunale su ordine del sindaco, non puo proporre l'Azione possessoria contro il comune. (Cfr. 739-63, 2867-62, 2211-62, 3211-60, 2072-58, e, in termini, sull'ultima parte, 320938.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1169, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)