Sez. U, Sentenza n. 2642 del 19/10/1973 (Rv. 366122 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ATTIVITA DELLA PA 'IURE PRIVATORUM' - LIMITI - ESERCIZIO DI POTERE AMMINISTRATIVO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ATTIVITA DELLA PA 'IURE PRIVATORUM' - LIMITI - ESERCIZIO DI POTERE AMMINISTRATIVO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - PROPONIBILITA.*
Le azioni possessorie sono proponibili, nei diretti confronti della pa, nei soli casi in cui questa, nel compiere l'atto o nell'attuare il corrispondente comportamento espresso da attivita materiale, abbia agito iure privatorum oppure assolutamente al di fuori dell'ambito dei suoi poteri e dei suoi fini istituzionali. Qualora, invece, l'attivita della pa sia riconducibile nella sfera di Esercizio di un potere amministrativo, il difetto di giurisdizione, rispetto a tali azioni, deriva dal divieto, posto con l'art 4 della legge 20 marzo 1865, n 2248 allegato e, di revocare, annullare o sospendere, anche in parte, Atti amministrativi, poiche la rimessione in pristino dell'anteriore stato di fatto comporterebbe l'imposizione alla pa di un determinato comportamento, positivo o negativo; resta salva, peraltro la proponibilita della diversa Azione per il risarcimento dei danni eventualmente dipendenti da lesione di diritti, tutela che consente al giudice ordinario di conoscere degli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. (V 1826/71, mass n 352352; 1355/71, mass n 351584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)