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Sez. 1, Sentenza n. 12845 del 15/06/2005 (Rv. 582137 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Errore di calcolo - Determinazione dell'indennità di esproprio - Omissione di un elemento nel calcolo indennitario complessivo - Rilevabilità dagli atti di causa - Carattere revocatorio dell'errore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582137-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La doglianza per cui il giudice di merito, nella determinazione delle indennità di espropriazione ed occupazione, è incorso in una svista, omettendo di tener conto di un elemento (nella specie, relativo all'esistenza, sul fondo espropriato, di un fabbricato rurale), utile al complessivo calcolo indennitario, non concreta errore di diritto né difetto di percezione del giudicante riconducibile a difetto di motivazione, ma, trattandosi di elemento fattuale, la cui esistenza è incontrovertibilmente rilevabile dagli atti di causa, configura un errore di fatto, eventualmente idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)