Sez. 3, Sentenza n. 11373 del 16/05/2006 (Rv. 589809 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI | Erronea percezione delle risultanze degli atti processuali - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI
La denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ.. (Fattispecie relativa all'omesso esame di un certificato attestante la pendenza di una controversia pregiudiziale, che la sentenza di merito aveva negato esser mai stato prodotto, mentre in ricorso se ne deduceva il tempestivo deposito, attestato dalla cancelleria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)