Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 11/11/1994 (Rv. 488584 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione - Deduzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inesatta determinazione dei presupposti numerici nel calcolo, operato dalla Corte territoriale, del limite di responsabilità del vettore aereo, a norma della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e della legge n. 84 del 1983, effettuato ragguagliando il "Franco oro Poincarè" al valore di uno solo e non di 17 diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale, come previsto dalla citata legge n. 84).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Tratt. Internaz. 12/10/1929 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/09/1955 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 43, Legge 24/03/1983 num. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)