Sez. L, Sentenza n. 12261 del 20/08/2003 (Rv. 566083 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Fondamento - Elementi di fatti esistenti al momento del recesso - Considerazione di circostanze future ed eventuali - Legittimità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Il giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)