diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2794 del 19/10/1963 (Rv. 264339 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - IN GENERE - COMPRATORE CONSAPEVOLE DELLA ALTRUITA DELLA COSA - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONE - DECORRENZA DI UN PERIODO DI TEMPO NECESSARIO ALL'ADEMPIMENTO - MANCATA PREFISSIONE DEL TERMINE - POTERI DEL COMPRATORE.*
Stato
decisa il 1963-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264339-01

VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - IN GENERE - COMPRATORE CONSAPEVOLE DELLA ALTRUITA DELLA COSA - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONE - DECORRENZA DI UN PERIODO DI TEMPO NECESSARIO ALL'ADEMPIMENTO - MANCATA PREFISSIONE DEL TERMINE - POTERI DEL COMPRATORE.*

Anche il compratore di cosa altrui, il quale, consapevole che la cosa non era di proprieta del venditore, abbia concluso il contratto, ha diritto alla risoluzione, ma tale diritto non puo esercitare subito, come puo invece fare il compratore ignaro o in buona fede, perche deve dare tempo al venditore di procurarsi la cosa venduta. E, se al contratto non sia apposto un termine per l'adempimento da parte del venditore, il compratore puo chiederne al giudice la fissazione e soltanto dopo la scadenza del termine, stabilito contrattualmente o dal giudice, puo agire per la risoluzione. Sempre in caso di Mancanza di un termine pattuito, il compratore puo pero anche in via alternativa, secondo una esatta interpretazione dell'art 1183 cod civ, lasciare il tempo a suo avviso sufficiente perche il venditore provveda a procurarsi la cosa, e poi, se non ha ancora provveduto dopo tale tempo, chiedere direttamente al giudice la risoluzione. In quest'ultima ipotesi, il giudice dovra accertare se il tempo concesso al venditore e stato adeguato o, cioe se non e stato inferiore a quello che egli stesso avrebbe assegnatò e, se l'accertamento e positivo, dovra pronunciare la risoluzione, mentre, nel caso inverso, dovra respingere la domanda relativa, ed il venditore potra ancora adempiere la sua obbligazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)