Sez. 3, Sentenza n. 4106 del 28/06/1980 (Rv. 408009 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE - SPETTANZA AL COMPRATORE CONSAPEVOLE DELL'ALTRUITA DELLA COSA - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE - SPETTANZA AL COMPRATORE CONSAPEVOLE DELL'ALTRUITA DELLA COSA - CONDIZIONI.*
In tema di compravendita di cosa altrui, l'Azione di risoluzione, espressamente prevista a favore dell'acquirente ignaro della altruita della cosa (art 1479 cod civ), spetta anche al compratore consapevole di tale altruita, sempreche sussista la colpa, ancorche presunta, del venditore inadempiente. Peraltro a differenza - sotto il profilo della tutela giuridica accordata all'acquirente - dalla ipotesi considerata dall'art 1479 cod civ in cui il compratore puo agire illico et immediate per la risoluzione, in quella prevista dallo art 1478 cod civ (caratterizzata dalla consapevolezza di entrambi i contraenti dell'alienita della cosa) l'acquirente deve attendere la scadenza del termine (convenzionalmente stabilito o fissato dal giudice) per l'acquisto, da parte del venditore, della proprieta del bene alienato senza averne ancora il diritto. (V 4466/57; (Conf 2794/63, mass n 264339; (contra 4449/76, mass n 383167, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)