Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 12/03/1984 (Rv. 433764 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RICORSO INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Perché il ricorso incidentale per Cassazione possa proporsi tardivamente, è necessario che esso investa lo stesso capo di sentenza oggetto dell'impugnazione principale o un capo connesso o dipendente, sì che l'interesse all'impugnazione sorga non direttamente dalla sentenza, ma dalla proposizione del gravame principale. Siffatta condizione fa difetto, ed il ricorso incidentale tardivamente proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile, nel caso di ricorso contro una sentenza che abbia rigettato nel merito l'appello principale, in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per ragioni meramente processuali, in quanto, qualunque possa essere il vincolo di connessione ravvisabile tra l'appello principale e quello incidentale, esso è venuto meno con riguardo al ricorso per Cassazione, poiché le due pronunce contenute nella sentenza d'appello attengono a piani diversi, l'uno sostanziale e l'altro processuale, insuscettibili di considerazione unitaria o di connessione tra loro, e poiché, in relazione alla pronuncia di contenuto processuale, è configurabile un interesse immediatamente sorto dalla sentenza, teso al riconoscimento del regolare Esercizio del potere di impugnazione in appello. (Conf 5573/82, mass n 423317).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)