Sez. 3, Sentenza n. 33028 del 01/07/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264203 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina penale dei rifiuti - Attività di demolizione di un edificio - Qualifica come "processo di produzione" - Esclusione - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 152 del 2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 256 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)