Sez. 3, Sentenza n. 18020 del 18/01/2024 Ud. (dep. 08/05/2024) Rv. 286345-02
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Disciplina penale dei rifiuti - Attività di demolizione di un edificio - Qualifica come "processo di produzione" - Esclusione - Conseguenze.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
In tema di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita "processo di produzione", quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. QQ) CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 256 art. 184, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)