Sez. 1, Sentenza n. 1433 del 17/02/1999 Cc. (dep. 01/04/1999) Rv. 213257 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ricorso in caso di rigetto della richiesta - Organo competente a decidere - È lo stesso tribunale o la stessa corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Il ricorso che, a norma dell'art.6, comma 4, della legge n.217 del 1990 l'interessato può proporre al tribunale o alla corte di appello avverso il provvedimento di diniego della ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, va inteso non nel senso di impugnazione davanti ad un giudice superiore, ma nel significato di "reclamo" o di "opposizione", da presentarsi allo stesso organo che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza. Pertanto, ove tale provvedimento sia stato emesso dal tribunale, è dinanzi allo stesso tribunale, e non alla corte di appello, che il ricorso va proposto, in applicazione della norma di richiamo contenuta nell'art.15 della stessa legge n.217 del 1990.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)