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Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 11/10/1973 (Rv. 366008 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - VENDITA IMMOBILIARE - STIPULAZIONE CON SCRITTURA PRIVATA - TUTELA DELL'ACQUIRENTE - AZIONE DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLE SOTTOSCRIZIONI - NECESSITA - AZIONE EX ART 2932 COD CIV - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366008-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - VENDITA IMMOBILIARE - STIPULAZIONE CON SCRITTURA PRIVATA - TUTELA DELL'ACQUIRENTE - AZIONE DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLE SOTTOSCRIZIONI - NECESSITA - AZIONE EX ART 2932 COD CIV - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*

Nella compravendita immobiliare stipulata con scrittura privata non autenticata le finalita negoziali dell'acquirente possono essere coattivamente realizzate mediante l'Azione di accertamento giudiziale delle sottoscrizioni e non gia con l'Azione diretta all'esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre, di cui all'art 2932 cc, che presuppone un negozio preliminare. Nella ipotesi che sia stata erroneamente proposta quest'ultima domanda il giudice non puo accogliere il petitum dell'Azione che si sarebbe dovuta esattamente esperire, modificando di propria iniziativa l'impostazione della controversia. (V 1597/72, mass n 358370; 1471/69, mass n 340282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)