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Sez. 1, Sentenza n. 714 del 14/03/1973 (Rv. 362903 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - ESECUZIONE DI UN CONTRATTO NULLO - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER ARRICCHIMENTO IN DEBITO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO AD OPERA DI UNA PARTE - RICHIESTA DI INDENNIZZO DELL'ALTRA PARTE IN VIA DI ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE O IN VIA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - MERA ECCEZIONE DI ARRICCHIMENTO - INSUFFICIENZA PER IL RIGETTO DELLA DOMANDA AVVERSARIA.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362903-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - ESECUZIONE DI UN CONTRATTO NULLO - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER ARRICCHIMENTO IN DEBITO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO AD OPERA DI UNA PARTE - RICHIESTA DI INDENNIZZO DELL'ALTRA PARTE IN VIA DI ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE O IN VIA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - MERA ECCEZIONE DI ARRICCHIMENTO - INSUFFICIENZA PER IL RIGETTO DELLA DOMANDA AVVERSARIA.*

Dall'esecuzione di un contratto nullo (nella specie, locazione di farmacia) possono derivare sia il diritto alla restituzione di quanto siasi pagato, sia il diritto all'indennizzo per arricchimento indebito a sensi dell'art 2041 cod civ. peraltro, in relazione alla possibilita che detto arricchimento, secondo le circostanze, siasi verificato sia per una che per l'altra parte del contratto, quella contro cui e stata proposta domanda di indennizzo puo ovviamente far valere, in via di eccezione di compensazione o in via riconvenzionale, il proprio diritto di essere a sua volta indennizzata; ma non puo, al fine di ottenere il rigetto della domanda proposta contro di lui, limitarsi ad eccepire che la controparte si e arricchita in suo danno. (V 2784/70, mass n 349275; 359/66, mass n 320699).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)