Sez. 3, Sentenza n. 638 del 30/01/1990 (Rv. 465071 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
Dall'esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all'indennizzo per arricchimento indebito ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra. L'accertamento della esistenza dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale costituiscono oggetto di un giudizio di merito, che si sottrae a Cassazione se immune da vizi logici e giuridici. (V 469/75, mass n 373751, sulla prima parte; (V 714/73, mass n 362903, sulla prima parte; (Conf 6537/84, mass n 438107, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)