Sez. 1, Sentenza n. 2784 del 30/12/1970 (Rv. 349275 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - DICHIARAZIONE DI INVALIDITA DI UN CONTRATTO ESEGUITO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO O DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - RISPETTIVE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - DICHIARAZIONE DI INVALIDITA DI UN CONTRATTO ESEGUITO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO O DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - RISPETTIVE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA.*
La dichiarazione di invalidita di un contratto che abbia avuto esecuzione, legittima l'Azione di ripetizione d'indebito quando si chieda la restituzione della prestazione obiettivamente non dovuta, e non gia quando si chieda il corrispettivo del lucro conseguito dalla controparte. L'invalidita del negozio legittima, infatti, l'Azione di arricchimento senza causa per le prestazioni che si siano rivolte a vantaggio di un contraente con danno patrimoniale dell'altro. (nella specie si trattava di affitto di azienda farmaceutica). (V 359'66, mass n 320699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)