Sez. 1, Sentenza n. 359 del 31/01/1966 (Rv. 320699 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - ESECUZIONE DI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA INVALIDITA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA DELLE DUE AZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - ESECUZIONE DI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA INVALIDITA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA DELLE DUE AZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La dichiarazione di invalidita di un rapporto negoziale di durata, che abbia avuto esecuzione per un tempo, legittima l'Azione di ripetizione di indebito quando si chieda la restituzione della prestazione fatta ma obiettivamente non dovuta e non gia quando con la domanda si chieda, in sostanza, il corrispettivo del lucro conseguito dalla controparte e non sborsato da chi propone la domanda. La suddetta dichiarazione di invalidita legittima, invece, l'Azione di indebito arricchimento per le prestazioni che sono rivolte a vantaggio di uno dei contraenti, purche sussistano le condizioni indefettibili di tale Azione e, cioe, oltre alla locupletazione di una parte, il danno patrimoniale dell'altra. L'accertamento di tali condizioni e demandato al giudice di merito ed e incensurabile, nei limiti di una corretta motivazione, in Sede di legittimita. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1443, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)