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Sez. 1, Sentenza n. 5155 del 05/12/2025 Cc. (dep. 09/02/2026) Rv. 289455-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Beneficio concesso nonostante una precedente condanna a pena non sospesa che, sola o cumulata con la successiva, superi i due anni di reclusione - Revoca "in executivis" - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289455-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

In tema di sospensione condizionale della pena, la parificazione - per effetto della sentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale - tra la precedente condanna a pena sospesa e la precedente condanna a pena non sospesa, non ostative alla concessione del beneficio qualora la pena inflitta, cumulata con quella da infliggere, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., opera "a contrario" ai fini della revoca dello stesso, per effetto del richiamo dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. all'art. 164, quarto comma, cod. pen., sicché è legittima la revoca da parte del giudice dell'esecuzione del beneficio che sia stato concesso nonostante una precedente condanna a pena non sospesa che, sola o cumulata con la successiva, superi i due anni di reclusione. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio concesso nonostante una precedente condanna alla pena di anni sette di reclusione).

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)