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Sez. 4, Sentenza n. 17106 del 14/03/2024 Ud. (dep. 24/04/2024) Rv. 286198-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Crollo colposo di costruzione - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286198-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").

Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 150, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)