Sez. 4, Sentenza n. 18445 del 21/02/2008 Ud. (dep. 08/05/2008) Rv. 240157 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Crollo colposo di costruzioni - Responsabilità - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 com. 1 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)