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Sez. L, Sentenza n. 6181 del 22/06/1998 (Rv. 516649 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale ex art. 12 legge n. 427 del 1975 - Ambito soggettivo - Lavoratori licenziati prima della dichiarazione dello stato di esiti e titolari di progresso, intero trattamento speciale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516649-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Nel sistema di tutela speciale contro la disoccupazione in edilizia, configurato dal titolo secondo della legge 6 agosto 1975, n. 427, il trattamento speciale di disoccupazione della durata massima di centottanta giorni previsto dall'art. 12 della legge cit. nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (e prorogabile, prima dell'abrogazione del secondo comma del cit. art. 12 ad opera dell'art. 22 della legge 22 luglio 1991 n. 223, per successivi periodi trimestrali) compete solo a lavoratori licenziati durante il periodo di dichiarata crisi e a quelli che, licenziati anteriormente, stiano ancora fruendo, alla data di inizio della crisi, del trattamento speciale (della più breve durata massima di novanta giorni) previsto dal precedente art. 11 della stessa legge, mentre non spetta ai lavoratori che licenziati prima della dichiarazione dello stato di crisi abbiano già goduto interamente del trattamento speciale in ultimo richiamato.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 10, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 11 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)