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Sez. L, Sentenza n. 10413 del 04/10/1995 (Rv. 494173 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Dimissioni del lavoratore del settore edilizio durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario - Conseguente perdita del diritto alla integrazione salariale - Limiti - Dubbi di costituzionalità del meno favorevole trattamento ex art. 7 legge n. 427 del 1975 - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494173-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di cassa integrazione guadagni, il lavoratore del settore edilizio che si dimetta durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, perde (diversamente dai dipendenti del settore industriale) il diritto all'integrazione salariale salvo che non venga assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, essendo il requisito dell'assunzione nello stesso settore produttivo espressamente contemplato dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 427, contenente la disciplina specifica del trattamento di integrazione nel settore dell'edilizia, senza che il meno favorevole trattamento riservato ai lavoratori di questo settore autorizzi dubbi di costituzionalità del menzionato art. 7, il quale si inserisce in uno specifico sistema normativo inteso ad assicurare l'integrazione salariale nell'attività edilizia in ipotesi più ampie di quelle previste per la C.I.G. ordinaria per le imprese industriali (quali le intemperie stagionali) con conseguente non comparabilità delle due discipline. (Nella specie in applicazione del principio di cui alla massima la S.C. - annullando senza rinvio la decisione impugnata ha rigettato nel merito la domanda di trattamento C.I.G. proposta dal lavoratore, facendo applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile al giudizio a norma dell'art. 90, comma primo, della stessa legge, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 21 aprile 1995, n. 121).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)