Sez. L, Sentenza n. 1144 del 11/02/1985 (Rv. 439273 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO NEL SETTORE DEL LAVORO INDUSTRIALE - LICENZIAMENTO O DIMISSIONI DEL LAVORATORE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL BENEFICIO NEL SETTORE DEL LAVORO INDUSTRIALE - LICENZIAMENTO O DIMISSIONI DEL LAVORATORE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - PERSISTENZA.*
La concessione dell'integrazione salariale ordinaria prevista dall'art. 8 della legge 20 maggio 1975 n. 164 è atto (ad efficacia istantanea) che esaurisce il proprio effetto nella Costituzione di un rapporto obbligatorio destinato a durare per il periodo fissato dalla stessa legge ed attribuisce ai lavoratori destinatari un diritto soggettivo perfetto all'integrazione salariale per tutta la durata prevista, senza che possa rilevare, ai fini di un'eventuale revoca anticipata del beneficio, che, prima della scadenza del periodo predetto, sia venuto meno il presupposto della previdenza, costituito dall'esistenza di una crisi temporanea e transitoria. Pertanto, il lavoratore ammesso alla cassa integrazione guadagni nel settore del lavoro industriale, il quale sia stato licenziato o si sia dimesso nel periodo di sospensione dell'attività produttiva ovvero successivamente all'erogazione dell'indennità, ma prima della ripresa di tale attività, ha diritto a percepire l'indennità integrativa fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e non è tenuto a restituire l'indennità eventualmente percepita, non potendo l'esistenza di un principio generale contrario a quello suesposto essere sostenuta sulla base dell'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), che, in via di eccezione, subordina il riconoscimento del diritto del lavoratore dimissionario all'integrazione salariale, fino alla cessazione del rapporto attuata con le dimissioni, alla condizione che il lavoratore medesimo sia assunto in altra azienda dello stesso settore di attività). (V 5508/83, mass n 430442, nella prima parte; (V 2938/83, mass n 427853; (V 2829/83, mass n 427745; (Conf 5443/83, mass n 430364, nella seconda parte; (Conf 4541/83, mass n 429412).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)